A CHI SPETTA la disoccupazione Agricola
Operai agricoli a tempo determinato; Coloni; Compartecipanti familiari; Piccoli coltivatori diretti (che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari); Operai agricoli a tempo indeterminato (che lavorano per parte dell’anno).
A CHI NON SPETTA
Ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto; Lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno (per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente); A lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza della prestazione.
Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione
Lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale; Ai lavoratori che si dimettono volontariamente; FANNO ECCEZIONE: le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri); coloro che si dimettono per giusta causa.
QUANDO SPETTA la disoccupazione AgricolaL’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell’anno di competenza della prestazione;almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.